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  • mercoledì 30 aprile 2025

Riaperture e spostamenti ecco le principali norme che il Governo ha approvato

 


Ecco la nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi


DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI


Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.


-Spostamenti


A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.


- Attività economiche e produttive


A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.


- Sanzioni


Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


 


La questione della responsabilità dell’azienda per il contagio al lavoro 


 


 L’imprenditore che applica alla lettera i protocolli di sicurezza non deve rischiare un processo penale se il proprio dipendente è stato contagiato dal Covid-19 sul luogo di lavoro. Sulla richiesta di Confindustria, in particolare del suo vicepresidente con delega per il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Stirpe, c’è già stata un’apertura del ministro Nunzia Catalfo, che nei prossimi giorni si confronterà con le parti sociali per delineare la corretta cornice interpretativa delle linee guida per la “fase 2” dell’emergenza sanitaria.


Ora arriva anche una precisazione dell’Inail, che cerca di sgombrare il campo da possibili equivoci. Secondo l’istituto l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile dell’impresa. Il datore di lavoro, spiega, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. “E’ utile precisare – dice l’Inail – che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.


Le responsabilità, dunque, devono essere “rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail”, aggiunge l’istituto. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio “non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale”, neanche in sede civile tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa per aver causato l’evento dannoso.


Secondo la Cgil il chiarimento dell’Inail è un fatto positivo, tuttavia molte questioni restano ancora aperte. “Riteniamo utile il chiarimento – sottolinea il segretario confederale Rossana Dettori – che riprende e riafferma i corretti profili di responsabilità nel contesto dell’epidemia da Covid-19, ma che erano già presenti e ben consolidati nel nostro ordinamento civile e penale e nel Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Vogliamo però ribadire come per quanto riguarda le tutele e le prestazioni previste per i lavoratori siamo ancora di fronte a rilievi problematici molto preoccupanti. Abbiamo letto con qualche sorpresa l’intervista rilasciata nelle scorse ore dal presidente Franco Bettoni, nella quale affermava come per riconoscere l’infortunio in caso di contagio del virus l’Inail richiedesse una documentazione molto precisa dell’occasione e della modalità del contagio”.


La confederazione di corso d’Italia ritiene che questo contraddica quanto affermato dallo stesso istituto in una sua circolare, pubblicata qualche settimana fa, che “assegnava il meccanismo di presunzione semplice, cioè un riconoscimento pressochè automatico – conclude Dettori – a lavoratori dei settori cosiddetti essenziali che hanno continuato a fare il loro dovere e che nulla diceva in merito a tutti i contagi nelle aziende derogate dai prefetti e nei settori non esplicitamente citati in quel documento”.


La comunicazione dell’Inail “sgombra il campo da ogni ambiguità rispetto alle comprensibili preoccupazioni di Confindustria sulle eventuali responsabilità connesse al contagio Covid-19 – dichiara il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra – la legge prevede che il datore di lavoro risponda civilmente o penalmente solo in caso di dolo o colpa dimostrati. L’indennizzo o il procedimento scattano solo in caso venga comprovato il nesso con l’eventuale negligenza dell’impresa rispetto alla concreta applicazione della norma e dei protocolli su salute e sicurezza.


Un principio sacrosanto, che tutela le aziende in linea con le regole e che sono oggi la quasi totalità. Parliamo di aziende che potrebbero subire la concorrenza sleale delle poche imprese, che invece non rispettano le norme, mettendo a rischio la salute delle persone. Le parti sociali hanno dato prova di assoluta responsabilità concertando misure importanti per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro con i protocolli per il contenimento della pandemia. I contenuti delle intese sottoscritte vanno rigorosamente attuate e applicate nelle aziende per fare dei luoghi di lavoro le realtà più sicure”.


Anche per la Uil la precisazione dell’Inail è “importante – afferma il segretario confederale Silvana Roseto – perché dissipa i dubbi e smorza le polemiche: l’indennizzo non ha affatto un intento persecutorio del datore di lavoro, quanto piuttosto di garanzia e di tutela del lavoratore. Lo spirito deve essere quello della collaborazione e della responsabilità. Le aziende devono adottare tutte le misure di sicurezza previste. Peraltro – aggiunge – il protocollo di marzo, integrato ad aprile, prevede che la mancata attuazione di quelle misure comporti la sospensione dell’attività, proprio per consentire il necessario adeguamento”.


 

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