Assegno di divorzio, cambiano le regole. Approvata la nuova legge
L’aula della della Camera ha approvato la proposta di legge di riforma dell’assegno divorzile. Nessun voto contrario, 386 i voti favorevoli e 19 gli astenuti. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sottosegretario alla Giustizia Morrone, che così ha spiegato il provvedimento: "L’obiettivo è quello di aggiornare e migliorare questa materia rispetto a una realtà sociale certamente mutata nel corso degli anni, - spiega Morrone - arrivando a un intervento normativo che superi la ’visione patrimonialistica del matrimonio’ quale sistemazione definitiva. Non è infatti da ritenere più attuale il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio come parametro per la determinazione dell’assegno in esame".
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"Le modifiche –si legge ancora nella nota diffusa da Morrone- che intervengono sull’art. 5 della legge in materia di ’divorzio’ (898/1970), stabiliscono che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge tenuto conto di determinate circostanze. La durata del matrimonio; le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio; l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale.
L’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti. Un’altra novità riguarda la possibile temporaneità dell’attribuzione, in caso di difficoltà economiche transitorie. Si stabilisce, inoltre, che l’assegno non è dovuto, non solo in caso di nuove nozze, ma anche in caso di unione civile con altra persona o di stabile convivenza del richiedente, anche non registrata’’. Il provvedimento, ha avuto una condivisione piena e trasversale da parte dell’Assemblea parlamentare, quindi è stato del tutto condiviso.
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