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  • lunedì 28 aprile 2025

Assegno di divorzio, cambiano le regole. Approvata la nuova legge

L’aula della della Camera ha approvato la proposta di legge di riforma dell’assegno divorzile. Nessun voto contrario, 386 i voti favorevoli e 19 gli astenuti. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sottosegretario alla Giustizia Morrone, che così ha spiegato il provvedimento: "L’obiettivo è quello di aggiornare e migliorare questa materia rispetto a una realtà sociale certamente mutata nel corso degli anni, - spiega Morrone - arrivando a un intervento normativo che superi la ’visione patrimonialistica del matrimonio’ quale sistemazione definitiva. Non è infatti da ritenere più attuale il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio come parametro per la determinazione dell’assegno in esame".




"Le modifiche –si legge ancora nella nota diffusa da Morrone- che intervengono sull’art. 5 della legge in materia di ’divorzio’ (898/1970), stabiliscono che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge tenuto conto di determinate circostanze. La durata del matrimonio; le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio; l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale.



L’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti. Un’altra novità riguarda la possibile temporaneità dell’attribuzione, in caso di difficoltà economiche transitorie. Si stabilisce, inoltre, che l’assegno non è dovuto, non solo in caso di nuove nozze, ma anche in caso di unione civile con altra persona o di stabile convivenza del richiedente, anche non registrata’’. Il provvedimento, ha avuto una condivisione piena e trasversale da parte dell’Assemblea parlamentare, quindi è stato del tutto condiviso.


 

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