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  • lunedì 28 aprile 2025

Ecco a chi spettano i 600 euro destinati ai cosiddetti ‘autonomi’. Il vademecum di Confesercenti

 


I lavoratori interessati dovranno presentare la domanda all’INPS in via telematica


Stando alle prime indicazioni fornite dall’INPS (Msg. n. 1288/2020), l’indennità c.d. “Bonus 600 euro” spetta alle seguenti categorie di lavoratori:


– Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS



  • Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020

  • Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020


Le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria


– Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’A.G.O.



  • Artigiani

  • Commercianti

  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri


Per avere diritto all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS


In merito ai lavoratori autonomi dovrebbero avere diritto, oltre al titolare d’impresa, anche i relativi collaboratori purché iscritti alla rispettiva Gestione speciale A.G.O., come pure i soci di società.


A tutt’ora non è stata definita la posizione per gli agenti di commercio. Ci stiamo impegnando perché vengano inclusi nella platea che può beneficiare dell’indennità


– Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 16 marzo 2020


Tali lavoratori non devono essere titolari né di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro alla data del 17 marzo 2020


– Lavoratori del settore agricolo non titolari di pensione e che possano far valere nell’anno 2019 almeno 59 giornate di lavoro effettivo


– Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 e che abbiano prodotto per il medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro


I lavoratori interessati non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020


Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di Reddito di Cittadinanza.


 

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