Nuove norme Ue, ecco cosa cambia nelle regole sui debiti con gli istituti di credito
Dal primo gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default stabilita da un nuovo regolamento dell’Ue, con criteri più stringenti nell’ambito dell’entrata dei debitori nella categoria dei "crediti deteriorati". L’obiettivo delle norme introdotte dall’European Banking Authority è quello di armonizzare la regolamentazione tra i diversi Stati membri. Il nuovo assetto "non vieta lo sconfinamento nei conti correnti se questo rientra nella policy decisa da ogni banca con i propri clienti", rassicura la Banca d’Italia. La nuova disciplina, assieme alle regole sulle coperture automatiche delle sofferenze, è l’oggetto privilegiato di una lettera che Abi, Confindustria e altre associazioni d’impresa hanno inviato ai vertici Ue chiedendone la modifica. Il timore è che le nuove norme possano "frenare il credito nella fase di uscita dalla crisi". I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente privato,
il libero professionista o la piccola-media impresa che presenti un arretrato da oltre 90 giorni. L’importo di tale arretrato deve soddisfare due condizioni: deve essere superiore a 100 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la banca. Passati altri 90 giorni dalla regolarizzazione dell’arretrato, senza che si verifichino situazioni simili, la banca valuterà il ripristino in bonis (cioè se si è in grado di restituire un prestito secondo le modalità prestabilite e concordate con l’istituto). In precedenza lo stato di default decadeva a partire dal momento in cui il cliente regolarizzava l’arretrato di un pagamento o rientrava dallo sconfinamento di un conto corrente. Inoltre la normativa non consente più, come in passato, la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate. In caso di rapporti co-intestati, come conti correnti o mutui, il default coinvolge tutti gli intestatari. Andare in "sconfinamento" e "in rosso" è ancora consentito e non espone immediatamente a rischi. "Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato", spiega la Banca d’Italia. Insomma "la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni".
Dal 1 gennaio le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. "Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa". Nel caso in cui il debitore di crediti commerciali sia una amministrazione pubblica, le regole consentono un termine di 180 giorni invece che di 90 giorni, ma non prevedono deroghe o specificazioni ulteriori. Se invece si tratta di imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, le banche definiscono automaticamente come inadempiente l’azienda che presenti un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo superiore ai 500 euro e superiore all’1% del totale dei debiti.
Tuttavia, secondo Bankitalia, la nuova definizione di default "non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del ’merito di credito’ della clientela". Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari "devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari". La Centrale Rischi raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30mila euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza". La Banca d’Italia chiarisce inoltre che "se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, non viene classificato automaticamente anche a sofferenza” nella Centrale dei Rischi. La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito", si legge ancora nella nota dell’istituto centrale.
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