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  • domenica 10 agosto 2025

Le consulenze finanziarie fee only non sono esenti IVA

L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 954 – 914/2017 presentato da una società milanese precisa che sui compensi dei consulenti finanziari autonomi fee only si applica l’IVA al 22%. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le consulenze finanziarie fee only non rientrano tra quelle esenti IVA e pertanto il compenso del consulente autonomo o della società di consulenza finanziaria è imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, da applicare in sede di rivalsa al cliente. L’Agenzia delle Entrate riprende quanto già disposto dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 7 marzo 2013, secondo cui “i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il proprio denaro in titoli sono soggette ad IVA”. Ma, soprattutto, segna una netta divisione tra i consulenti che svolgono attività di intermediazione e negoziazione e i professionisti fee only remunerati esclusivamente dai propri clienti. L’Agenzia delle Entrate, riprendendo l’insieme di disposizioni comunitarie e le sentenze della Corte di Giustizia UE, ribadisce anche sotto il profilo fiscale la differenza tra le attività di consulenza autonome dalle attività di negoziazione o intermediazione.


 

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