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  • giovedì 1 maggio 2025

Inps: novità per il cumulo contributi 2017

Con la circolare n. 140, l’istituto di previdenza fornisce "requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodi assicurativi anche con gli Enti privati". L’Inps nella sua circolare ricorda come l’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 abbia previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, "l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni".
"Ho sempre ritenuto un atto di giustizia fare in modo che i lavoratori non si ritrovino con spezzoni di reddito differito inutilizzabili. In questo senso, con il cumulo si raggiunge un obiettivo di civiltà". E’ il commento del presidente dell’Adepp (Associazione degli Enti previdenziali privati e privatizzati) Alberto Oliveti al ’nulla osta’ del ministero del Lavoro alla circolare dell’Inps sul cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni. Per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) per le donne dal 2017 al 2018. Dal 2018 al 2020, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane), tenendo conto però che in questo caso tale requisito andrà adeguare alla speranza di vita. Anche in questo caso, per il conseguimento devono sussistere gli ulteriori requisiti accessori eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo (come ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali).
I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. Nel caso di pensione di vecchiaia l’interessato, alla maturazione dei requisiti, presenta la domanda di pensione all’Inps che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria. L’Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.
 

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