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  • martedì 29 aprile 2025

Suicidio assistito, Fnomceo aggiorna codice deontologico

 


Non sarà punibile dal punto di vista disciplinare, dopo attenta valutazione del singolo caso, il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio, ove ricorrano le condizioni poste dalla Corte Costituzionale. Il Consiglio nazionale della Fnomceo ha approvato all’unanimità gli indirizzi applicativi dell’articolo 17. 


“La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”. 


È questo il testo degli indirizzi applicativi all’articolo 17 del Codice di Deontologia medica (Atti finalizzati a provocare la morte), approvati all’unanimità a Roma dal Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo). 


 

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