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  • giovedì 1 maggio 2025

Corte Costituzionale, una sentenza riporta equilibro e giustizia in un caso “pietoso”, il furto di 16 rasoi da barba

 


Grazie alla Corte Costituzionale non finirà più in cella per 15 giorni un incensurato accusato di ricettazione per aver del tutto occasionalmente acquistato o ricevuto 16 confezioni di rasoi e di lamette per rasoi di provenienza illecita essendo stati in precedenza rubati da terzi. I giudici della Consulta hanno infatti stabilito che in casi come questo é illegittima l’esclusione dell’esimente per i reati senza un minimo edittale di pena detentiva. Di conseguenza é stato dichiarato incostituzionale l’art. 131 bis del codice penale che non consentiva l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva, ma é tuttavia previsto un massimo non superiore a cinque anni. In pratica, per effetto dell’odierna decisione dell’Alta Corte n. 156 di cui é stato relatore il giudice Stefano Petitti,  sulla causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” è applicabile non solo al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale, ma anche a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di carcere. La Consulta, accogliendo un’eccezione sollevata un anno fa dal giudice della 2^ sezione penale del tribunale di Taranto Francesco Maccagnano, ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il Parlamento ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse é quindi irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente. Ecco che prevedeva l’art. 131 bis del codice penale sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto prima dell’odierna sentenza della Consulta n. 156: "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.


 

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